A partire dal 2015, ai sensi del D.L n. 132/2014, (Legge n. 162/2014), è stato introdotto il procedimento di negoziazione assistita, tramite il quale le parti in lite – con l’assistenza di avvocati – convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di trovare un accordo per risolvere in via amichevole una controversia.
Tale procedura può esperirsi (in via volontaria e facoltativa) per dirimere qualsiasi controversia, mentre è prevista in via obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.