La responsabilità civile da fatto illecito (art. 2043 e ss. C.C.) comprende un’ampia gamma di eventi dannosi.
Sostanzialmente tutte le volte che, al di fuori di un rapporto contrattuale, si compie un’azione da cui scaturisce un danno ingiusto ad un terzo, si commette un fatto illecito.
Da tali azioni può scaturire una responsabilità civile (alla quale può abbinarsi anche quella penale), con conseguente obbligo di risarcire il danno, a carico di chi ha materialmente compiuto l’azione o di chi per lui era responsabile, oppure a carico di chi era legato al responsabile da un vincolo di solidarietà.
I casi più comuni di responsabilità civile da fatto illecito sono:
– Danno cagionato da cosa in custodia: sono i danni prodotti da un bene inanimato, per i quali risponde il suo custode, ovvero il soggetto che al momento dell’evento ha sulla cosa un potere effettivo (il proprietario, il possessore ed il detentore del bene).
Si tratta – ad esempio – delle lesioni dovute ad insidie impreviste ed imprevedibili quali: superfici scivolose o supporti cedevoli, come il pedone che inciampa nella buca sul marciapiede, ecc.
– Danni cagionato da animali;
– Danni prodotti dalla circolazione di veicoli (vedi la voce: “sinistri stradali”);
– Incidenti sciistici;
– Danni cagionati dall’incapace;
– Responsabilità dei genitori (i genitori sono generalmente ritenuti responsabili per i danni che i figli minorenni producono ai terzi, nonché per le lesioni che i propri figli minorenni provocano a sé stessi);
– Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte (ad es. il maestro di scuola è responsabile per le lesioni subìte dall’alunno);
– Responsabilità dei padroni e dei committenti (ad esempio la responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati a terzi dai propri dipendenti);
– Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose;
– Rovina di edificio;
– I danni subiti a seguito della violazioni di specifiche norme giuridiche.