Ai sensi del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge 9 agosto 2013, n. 98), prima di adìre le autorità giudiziare è necessario esperire un procedimento di mediazione civile davanti ad organi di mediazione, al fine di tentare di risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Tale obbligo si prefigura per le seguenti casistiche:
– Condominio;
– Diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc.);
– Divisione (comproprietà, comunione tra coniugi, ecc.);
– Successioni ereditarie;
– Patti di famiglia;
– Contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari;
– Locazioni;
– Comodato (prestito di beni a titolo gratuito);
– Affitto di azienda;
– Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
– Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo;
Il procedimento di mediazione civile inoltre può essere esperito anche in via facoltativa, ogni volta che le parti decidano di dirimere stragiudizialmente la loro controversia.