Si tratta degli episodi di c.d. “malasanità”, ovvero di errore medico: fattispecie nella quale vengono lesi i diritti costituzionali alla salute ed all’autodeterminazione nella scelta terapeutica mediante la violazione del diritto ad ottenere una corretta e completa informazione sull’intervento operatorio, sulle sue possibili complicanze e sulle alternative terapeutiche praticabili.
Di seguito si riportano – a titolo esemplificativo – alcuni casi di responsabilità medico-sanitaria (medico operante, struttura sanitaria e personale medico-sanitario):
- errata o ritardata diagnosi;
- negligenza, imprudenza ed imperizia nell’intervento;
- danni estetici e/o funzionali a seguito di interventi odontoiatrici;
- danni estetici e/o funzionali a seguito di interventi di chirurgia estetica;
- precoci dimissioni del paziente;
- carente assistenza post-operatoria;
- infezioni contratte a seguito di trasfusione di sangue;
- lesioni cutanee provocate dalle infusioni durante la chemioterapia;
- danni provocati da carenze strutturali della struttura ospedaliera;
- omesso ottenimento del “consenso informato” all’operazione;
- gravidanza non desiderata.